PREMESSE
Quando si parla di comunità energetiche si intendono le aggregazioni di utenti che condividono l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Esempio tipico è lo sfruttamento condiviso dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici tramite sistemi di accumulo realizzati in prossimità degli edifici coinvolti o del condominio.
Per la sua convenienza molti condominii soprattutto in Lombardia Piemonte e Veneto hanno iniziato a interessarsi alle comunità energetiche potendo sfruttare l'autoconsumo collettivo per ridurre il prezzo delle bollette.
Le comunità energetiche condominiali sono caratterizzate dal fatto che tutti i partecipanti e gli impianti di produzione di energie rinnovabili si trovano nello stesso edificio o nelle aree pertinenziali del condominio.
Secondo la regolamentazione vigente procedere in tal senso non richiede l'adesione di tutti i condomini e quindi non è necessaria l'unanimità in sede assembleare; tuttavia possono sfruttare i vantaggi della comunità energetica solo i condòmini aderenti che abbiano stipulato un accordo tra loro.
Prima di procedere è necessario richiedere uno studio di fattibilità per evidenziare i punti critici dell'edificio, avere un pronostico dell'effettivo risparmio dopo l'installazione del fotovoltaico e del sistema di accumulo.
Bisogna poi fare attenzione ad alcuni fattori in presenza dei quali non possono essere costituite le comunità energetiche :
a) per impianti fotovoltaici già esistenti
b) per impianti con contratti di scambio sul posto
c) per impianti stand alone
Alla luce della premessa e fermo restando quanto emerso dalle precedenti relazioni e quanto potrà emergere dalle relazioni che seguiranno, ritengo che sia opportuno richiamare e approfondire due disposizioni normative contenute nella legge 220/2012 di riforma del condominio entrata in vigore nel 2013, che regolamentano strumenti certamente utilizzabili per la qualificazione giuridica e per la migliore realizzazione degli obiettivi che il legislatore si è posto con l'introduzione nel nostro ordinamento delle cosiddette comunità energetiche che formano oggetto di questo nostro convegno odierno.
La prima disposizione è quella contenuta nell'art 1117 bis del codice civile da integrare con quella di cui all'art. 67 terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice.
Questa norma sostanzialmente concerne la fattispecie giuridica del cosiddetto “super-condominio”, la cui definizione non viene fornita dal codice ma che è possibile evincere ed estrapolare dalla lettera della norma copra citata.
Dunque si ha super condominio “in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 cc”.
Per una migliore comprensione del ragionamento che andrò ad esporre va precisato che stante il riferimento della norma alle “parti comuni ai sensi dell'art 1117 cc” , rientrano nella previsione (esemplificativa e non tassativa) contenuta in questa norma non solo le cose comuni di cui ai numeri 1 e 2 , ma anche gli impianti, i sistemi centralizzati, le opere, le installazioni e i manufatti destinati all'uso comune.
Così in forza del combinato disposto delle due norme (1117 e 1117 bis cc) possiamo certamente concludere che qualora siffatti impianti sistemi centralizzati opere installazioni e manufatti siano destinati all'uso comune di più condominiii di unità immobiliari o di edifici ricorre quella fattispecie o quell'istituto giuridico che abbiamo più sopra denominato “super condominio”.
Ed ecco allora che se noi applichiamo questa figura alle problematiche che formano oggetto della nostra disamina in ordine alle cosiddette comunità energetiche, possiamo certamente concludere che il super condominio appare proprio lo strumento già esistente in seno all'ordinamento giuridico più idoneo per dare concreta e piena applicazione alla nuova figura giuridica delle CER delineata dal legislatore.
Sembra infatti evidente che è molto più semplice e immediato utilizzare le già esistenti realtà dei super condominii anziché costituire ex novo plurime e numerosissime realtà come cooperative o consorzi o fondazioni.
Andrebbe però prevista formalmente e giuridicamente l'attribuzione in modo chiaro e incontrovertibile nello stesso senso indicato dalla normativa sulle comunità energetiche di una capacità giuridica al super condominio che ne faccia con certezza un soggetto autonomo rispetto alle persone fisiche dei condomini e dei super condomini, capace di assumere nella pienezza della sua capacità le obbligazioni connesse e derivanti dalla attività propria delle comunità energetiche.
I vantaggi di questa innovazione sarebbero molti e assai rilevanti.
La gestione della comunità energetica sarebbe affidata all'amministratore dl super condominio mentre le decisioni sulla gestione sarebbero prese dall'assemblea del super condominio ai sensi dell'art. 67 disp att cc.
Potrebbe quindi essere utilizzata la normativa già esistente pur essendo a mio avviso opportuno apportare ad essa alcune modifiche per eliminare i molti aspetti negativi emersi nella prassi e per renderla più confacente alle esigenze connesse alle funzioni e agli scopi delle comunità energetiche.
Un altro vantaggio è costituito dal fatto che sarebbe possibile utilizzare ai fini della gestione le normative già contenute nel codice civile in tema di condominio che proprio ai sensi della espressa previsione dell'art 1117 bis sono applicabili al super condominio.
La seconda norma alla quale ritengo sia opportuno dedicare in questa sede un certo spazio e che invece non è stata presa in considerazione dei primi commenti che ho avuto modo di compulsare sull'argomento che ci occupa è quella contenuta nell'art. 1135 ultimo comma del codice civile.
Questa disposizione assai poco commentata anche in tutti i manuali o i testi editi in materia condominiale in questi dieci anni dall'entrata in vigore della riforma sembra a prima vista avere uno scopo più politico-programmatico che quello di disciplinare aspetti sostanziali della vita condominiale.
La norma infatti stabilisce che “L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati …......al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona nella quale il condominio è ubicato”.
Orbene questa disposizione della quale non era dato cogliere la precisa ratio al momento dell'entrata in vigore della legge n.220/2012, letta oggi alla luce delle recenti normative sui bonus e ora sulle comunità energetiche sembra scritta proprio per favorire l'utilizzabilità dell'istituto condominiale e soprattutto super condominiale e delle relative discipline giuridiche per il perseguimento degli obiettivi che le direttive europee e statuali si pongono.
La disposizione in esame può essere infatti letta in quest'ottica : le assemblee dei super condominii (o anche, separatamente, le assemblee dei singoli condominii) possono autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare ai progetti connessi alla realizzazione delle comunità energetiche per tutta la zona nella quale il super condominio o i condominii in questione sono ubicati.
Immagine: Pixaby, KocBar